(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 27 febbraio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18/2012 Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012 Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 18/2012 Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012 Art. 5 - Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 18/2012 Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18/2012 Art. 7 - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 18/2012 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale); Considerato quanto segue: 1. Si ritiene opportuno semplificare le procedure per l'erogazione dei farmaci cannabinoidi a carico del servizio sanitario regionale (SSR), sull'esempio di quanto previsto da leggi di altre regioni; 2. A tal fine si prevede la possibilita' di avviare la somministrazione in via domiciliare, anche su prescrizione del medico di medicina generale sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, confermando anche in questa ipotesi la distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera; 3. Al fine di una significativa riduzione dei costi derivanti dall'importazione di farmaci non ancora commercializzati, si prevede la possibilita' per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi. Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18/2012 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario), le parole: «Tabella II, sezione B» sono sostituite dalle seguenti: «Tabella Medicinali, sezione B».