(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.  9  del
                          27 febbraio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18/2012 
  Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012 
  Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge  regionale  n.
18/2012 
  Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012 
  Art. 5 - Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge  regionale  n.
18/2012 
  Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18/2012 
  Art. 7 - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 18/2012 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Vista la  legge  regionale  8  maggio  2012,  n.  18  (Disposizioni
organizzative relative all'utilizzo di talune  tipologie  di  farmaci
nell'ambito del servizio sanitario regionale); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Si ritiene opportuno semplificare le procedure per  l'erogazione
dei farmaci cannabinoidi a carico del  servizio  sanitario  regionale
(SSR), sull'esempio di quanto previsto da leggi di altre regioni; 
  2.  A  tal  fine  si  prevede  la  possibilita'   di   avviare   la
somministrazione in via domiciliare, anche su prescrizione del medico
di medicina generale sulla base di un piano terapeutico  redatto  dal
medico specialista del SSR, confermando anche in  questa  ipotesi  la
distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera; 
  3. Al fine di  una  significativa  riduzione  dei  costi  derivanti
dall'importazione di farmaci non ancora commercializzati, si  prevede
la possibilita' per la Giunta regionale di stipulare  convenzioni  ed
avviare azioni sperimentali con  centri  e  istituti  autorizzati  ai
sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei
farmaci cannabinoidi. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18/2012 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio  2012,
n. 18 (Disposizioni organizzative  relative  all'utilizzo  di  talune
tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario), le  parole:
«Tabella II, sezione B»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Tabella
Medicinali, sezione B».